Con la sentenza n. 12852/13 la Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste il reato di abbandono per coloro che lasciano il proprio animale domestico in un canile privato. La sentenza è stata emanata dopo che a Marostica (VI) il proprietario di due meticci ha ricevuto una sanzione di 3.000 euro per non aver ritirati gli animali dalla struttura nella quale erano stati lasciati: l’uomo, dopo aver fatto ricorso, ha ottenuto l’annullamento della pena pecuniaria da parte della Cassazione, che ha giudicato il fatto non sussistente.

I giudici della Suprema Corte hanno così motivato la loro decisione:

un comportamento di abbandono può ravvisarsi di per sé nel solo fatto di avere sospeso il pagamento del corrispettivo o nel non avere ritirato il cane, perché ciò configura appunto un inadempimento contrattuale, ma non autorizza certamente la struttura o il canile affidatario ad abbandonare il cane a se stesso, ad interromperne la cura e la custodia o, addirittura, a sopprimerlo, comportamenti questi che, del resto, potrebbero a loro volta integrare il reato a carico del responsabile del canile.

Nonostante il comportamento discutibile, il proprietario non può essere denunciato perché, pur non occupandosi direttamente dei due cani, continua a provvedere ai loro bisogni tramite il pagamento della somma pattuita con la struttura. Soltanto il mancato pagamento di tale somma può costituire il reato di abbandono, in quanto mancherebbero i mezzi necessari al sostentamento dei cani.
In una simile situazione, il canile diventa ad ogni effetto “sostituto” del padrone e chi lo gestisce è tenuto a rispondere di tutte le eventuali carenze nel trattamento degli animali, che determinerebbero i presupposti per il reato di abbandono.

Dunque non conta chi materialmente si prenda cura dell’animale, ma solo che questi riceva le cure necessarie e che la sua incolumità non venga messa a repentaglio.

Via | leggioggi.it